Art. 117
TrattatoParte IIITitolo I

Art. 117

262 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
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