Art. 113 · Livello di protezione
TrattatoTitolo VII

Art. 113

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Livello di protezione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-113 Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-t-113