Art. 106 · Tutela diplomatica e consolare
TrattatoTitolo V

Art. 106

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Tutela diplomatica e consolare

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-106 Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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