Trattato›Titolo V
Art. 106
180 / 946Tutela diplomatica e consolare
In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-106
Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
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