Art. 104 · Diritto di petizione
TrattatoTitolo V

Art. 104

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Diritto di petizione

In vigore dal 22 apr 2005
Articolo II-104 Diritto di petizione Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
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