Protocollo 9›Parte PRIMA›Titolo I
Art. 9
716 / 946In vigore dal 22 apr 2005
I testi degli atti delle istituzioni degli organi o degli
organismi della Comunità o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, nonché i testi degli atti della Banca centrale europea, adottati anteriormente al 1° maggio 2004 e redatti in lingua ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese fanno fede, da tale data, alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-8