Art. 9
Protocollo 7Capo III

Art. 9

621 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso: a) beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Stato, b) non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenuti nè essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-6