Art. 8
Protocollo 20Parte IV

Art. 8

835 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
La Danimarca può in qualunque momento, secondo le proprie norme costituzionali informare gli altri Stati membri che non intende più avvalersi, in tutto o in parte, del presente protocollo. In tal caso la Danimarca applicherà pienamente tutte le misure pertinenti in vigore a quel momento nell'ambito dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-8-11