Art. 70
Protocollo 8Sez. 8

Art. 70

703 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione e gli Stati membri interessati intraprendono, in caso di grave perturbazione del traffico ferroviario, quale un disastro naturale, tutte le possibili azioni concertate intese a garantire il flusso del traffico. Deve essere data priorità ai carichi sensibili, quali le derrate deperibili.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-70