Protocollo 7›Capo III
Art. 7
619 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concessi agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea;
b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-7-6