Art. 66
Protocollo 9Titolo IX

Art. 66

773 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione riconosce che la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice V1 deve continuare oltre le prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, e che tale sforzo rappresenta per la Slovacchia un consistente onere finanziario. Dopo il 2006 si tiene conto di tale situazione nelle decisioni riguardanti la continuazione dell'assistenza dell'Unione in questo settore.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-66-2