Art. 62
Protocollo 8Sez. 6

Art. 62

687 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni della presente sezione si applicano tenendo conto della dichiarazione sulla popolazione Sami che riprende, senza alterarne la portata giuridica, i termini del preambolo che figurava nel protocollo n. 3 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-62-2