Art. 6
Protocollo 9Parte PRIMATitolo I

Art. 6

713 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni previste dal presente protocollo, agli accordi o alle convenzioni conclusi o provvisoriamente applicati dagli Stati membri attuali congiuntamente all'Unione o alla Comunità europea dell'energia atomica, nonché agli accordi conclusi da questi Stati che siano connessi a tali accordi o convenzioni. L'adesione dei nuovi Stati membri agli accordi o alle convenzioni di cui al successivo paragrafo 4, nonché agli accordi con la Bielorussia, la Cina, il Cile, il Mercosur e la Svizzera conclusi o firmati dalla Comunità congiuntamente ai propri Stati membri attuali è approvata tramite un protocollo a tali accordi o convenzioni concluso tra il Consiglio che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e il paese o i paesi terzi o l'organizzazione internazionale interessati. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica e non incide sulla ripartizione dei poteri tra le stesse e gli Stati membri per quanto riguarda la conclusione di tali accordi in futuro od ogni altra modifica non connessa all'adesione. La Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri in base alle direttive di negoziato approvate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, e in consultazione con un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Essa presenta un progetto dei protocolli al Consiglio per la conclusione. 2. Con l'adesione agli accordi e alle convenzioni di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri acquistano gli stessi diritti e obblighi che ne derivano per gli Stati membri attuali. 3. I nuovi Stati membri devono aderire, alle condizioni stabilite nel presente protocollo, all'accordo sullo Spazio economico europeo, conformemente all' dell'accordo stesso. 4. A decorrere dal 1° maggio 2004 e in attesa, se del caso, della conclusione dei necessari protocolli di cui al paragrafo 1, i nuovi Stati membri applicano le disposizioni degli accordi conclusi dagli Stati membri attuali, congiuntamente alla Comunità, con Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bulgaria, Corea del Sud, Croazia, Egitto, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Federazione russa, Georgia, Giordania, Israele, Kazakstan, Kirghizistan, Libano, Marocco, Messico, Moldova, Romania, San Marino, Siria, Sudafrica, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan e le disposizioni di altri accordi conclusi congiuntamente dagli attuali Stati membri e dalla Comunità anteriormente al 1° maggio 2004. Qualsiasi adattamento dei suddetti accordi è soggetto alla conclusione di protocolli con le controparti contraenti, conformemente al paragrafo 1, secondo comma. Qualora detti protocolli non siano stati conclusi entro il 1° maggio 2004, l'Unione, la Comunità europea dell'energia atomica e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari per far fronte alla situazione. 5. A decorrere dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri applicano gli accordi tessili bilaterali conclusi dalla Comunità con paesi terzi. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento sono adattate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri. Qualora le modifiche degli accordi tessili bilaterali non siano entrate in vigore entro il 1° maggio 2004, l'Unione adatta secondo necessità le sue norme per l'importazione di prodotti tessili o di abbigliamento da paesi terzi per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri. 6. Le restrizioni quantitative applicate dall'Unione alle importazioni di acciaio e prodotti derivati sono adattate in base alle importazioni di prodotti siderurgici originari dei paesi fornitori interessati, effettuate dai nuovi Stati membri negli anni immediatamente precedenti la firma del trattato di adesione. 7. Gli accordi di pesca conclusi anteriormente al maggio 2004 dai nuovi Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione. I diritti ed obblighi che derivano per i nuovi Stati membri da detti accordi rimangono invariati durante il periodo in cui le disposizioni di questi accordi sono provvisoriamente mantenute. Non appena possibile, e comunque prima della scadenza degli accordi di cui al primo comma, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta caso per caso le decisioni europee opportune per il proseguimento delle attività di pesca che ne derivano, compresa la possibilità di proroga di taluni accordi per periodi non superiori ad un anno. 8. Con effetto dal 1° maggio 2004, i nuovi Stati membri si ritirano dagli accordi di libero scambio con paesi terzi, compreso l'Accordo centroeuropeo di libero scambio. Nella misura in cui gli accordi tra uno o più nuovi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra, siano incompatibili con gli obblighi derivanti dalla Costituzione, e in particolare dal presente protocollo, il o i nuovi Stati membri adottano le misure appropriate per eliminare le incompatibilità constatate. Qualora un nuovo Stato membro incontri difficoltà nell'adattare un accordo concluso con uno o più paesi terzi prima dell'adesione, a norma dell'accordo si ritira dallo stesso. 9. I nuovi Stati membri adottano le misure opportune per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Unione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri. Questi si ritireranno in particolare, al 1° maggio 2004 o il più presto possibile dopo tale data, dagli accordi e dalle organizzazioni internazionali di pesca di cui anche l'Unione è parte, a meno che la loro adesione non si riferisca a materie diverse dalla pesca. ------------------------------ GU L I del 3.1.1994, pag. 3.
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