Art. 58
Protocollo 3Titolo IV

Art. 58

525 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte di giustizia deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, nonché alla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale. L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
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