Protocollo 8›Sez. 5
Art. 56
678 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione
alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne:
a) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto
delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime;
b) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di
stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrȨtt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-56-2