Art. 56
Protocollo 8Sez. 5

Art. 56

678 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni della Costituzione non ostano all'applicazione alle isole Åland delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 1994 per quanto concerne: a) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrätt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland, nonché delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili nelle isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti di queste ultime; b) le restrizioni, su base non discriminatoria, del diritto di stabilimento e del diritto alla prestazione di servizi da parte delle persone fisiche non in possesso della hembygdsrȨtt/kotiseutuoikeus (cittadinanza regionale) delle isole Åland e da parte delle persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti di dette isole.
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