Art. 55
Protocollo 9Titolo IV

Art. 55

758 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Fatte salve le disposizioni dell', la clausola generale di salvaguardia di cui all' si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-55-3