Protocollo 9›Titolo IV
Art. 55
758 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Fatte salve le disposizioni dell', la clausola generale
di salvaguardia di cui all' si applica fino al 31 dicembre 2012 in caso di perturbazione dell'approvvigionamento energetico in Lituania.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-55-3