Protocollo 9›Titolo IV
Art. 54
757 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di
Ignalina è un processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.
2. Il programma Ignalina è, a tal fine, proseguito senza
soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui all' e entrano in vigore, al più tardi, entro la data di scadenza delle prospettive finanziarie, come definito nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999.
3. Il programma Ignalina, quale prorogato conformemente alle
disposizioni del paragrafo 2, si basa sugli stessi elementi e principi di cui all'.
4. Per il periodo coperto dalle successive prospettive
finanziarie, gli stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.
Storico versioni
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