Art. 51
Protocollo 8Sez. 2

Art. 51

657 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione. 2. Una legge europea del Consiglio può fissare gli adattamenti delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-51-3