Protocollo 8›Sez. 2
Art. 51
657 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee necessari per l'applicazione della presente sezione.
2. Una legge europea del Consiglio può fissare gli adattamenti
delle disposizioni contenute nella presente sezione che possano risultare necessari a seguito di una modifica del diritto dell'Unione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-51-3