Art. 5
Protocollo 5Capo IX

Art. 5

588 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 5% in media degli importi fissati dall', paragrafo 1. 2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento. I versamenti in numerario sono fatti esclusivamente in euro. 3. Il consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, semprechè tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca. Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto.
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