Art. 5 · Raccolta di informazioni statistiche
Protocollo 4Capo II

Art. 5

537 / 946

Raccolta di informazioni statistiche

In vigore dal 22 apr 2005
Raccolta di informazioni statistiche 1. Al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni, organi o organismi dell'Unione e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. 2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui al paragrafo 1. 3. La Banca centrale europea contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle prassi relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni. 4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all', determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di segnalazione, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.
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