Art. 5
Protocollo 20Parte II

Art. 5

832 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Per quanto attiene alle misure adottate dal Consiglio a norma dell'articolo I-41, dell'articolo III-295, paragrafo 1 e degli articoli da III-309 a III-313 della Costituzione, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa. Pertanto la Danimarca non prende parte alla loro adozione. La Danimarca non impedirà agli altri Stati membri di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in questo settore. La Danimarca non ha l'obbligo di contribuire al finanziamento di spese operative connesse con tali misure, nè quello di mettere a disposizione dell'Unione capacità militari. Per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità si richiede l'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del rappresentante del governo danese. Ai fini del presente articolo, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-13