Protocollo 19›Parte TERZA
Art. 5
824 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Uno Stato membro che non sia vincolato da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV, sezioni 2 o 3 della Costituzione o dell'articolo III-263 o dell'articolo III-275, paragrafo 2, lettera a) della Costituzione non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-12