Art. 5
Protocollo 17Parte TERZA

Art. 5

813 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni della Costituzione. In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo III-419, paragrafo 1 della Costituzione si considera concessa agli Stati membri di cui all' nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-5-11