Art. 49
Protocollo 8Sez. 2

Art. 49

655 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Gli aiuti di cui agli , nonché tutti gli altri aiuti nazionali soggetti, ai sensi del presente titolo, all'autorizzazione della Commissione, sono notificati a tale istituzione. La loro applicazione è subordinata alla concessione di tale autorizzazione. 2. Per quanto attiene agli aiuti di cui all', la Commissione presenta al Consiglio, ogni cinque anni a partire dal 1° gennaio 1996, una relazione avente ad oggetto: a) le autorizzazioni concesse; b) i risultati degli aiuti concessi con tali autorizzazioni. Per la redazione di tale relazione, gli Stati membri cui sono concesse le autorizzazioni forniscono alla Commissione, in tempo utile, informazioni sugli effetti degli aiuti autorizzati, mettendo in luce l'evoluzione constatata nell'economia agricola delle regioni in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-49-3