Art. 48 · Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea
Protocollo 4Capo IX

Art. 48

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Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea

In vigore dal 22 apr 2005
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della Banca centrale europea 1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versa la quota del capitale della Banca centrale europea da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e trasferisce alla Banca centrale europea attività di riserva in valuta estera conformemente all', paragrafo 1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla Banca centrale europea conformemente all', paragrafo 1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali. 2. Oltre al versamento da effettuare conformemente al paragrafo 1, la banca centrale nazionale interessata contribuisce alle riserve della Banca centrale europea, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della Banca centrale europea, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali. 3. Nel momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali entrano a far parte del Sistema europeo di banche centrali, il capitale sottoscritto della Banca centrale europea e l'ammontare massimo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla Banca centrale europea sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi vigenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali entranti interessate e quella attribuita alle banche centrali nazionali già facenti parte del Sistema europeo di banche centrali. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall', paragrafo 1 e conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all', paragrafo 3.
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