Protocollo 9›Titolo III
Art. 46
744 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. La Repubblica di Cipro non è tenuta ad effettuare controlli
sulle persone che attraversano le sue frontiere terrestri e marittime con le zone di sovranità e a siffatte persone non si applicano restrizioni dell'Unione in materia di attraversamento delle frontiere esterne.
2. Il Regno Unito effettua controlli sulle persone che
attraversano le frontiere esterne delle zone di sovranità in conformità degli impegni stabiliti nella sezione IV dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003.
Storico versioni
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