Protocollo 9›Titolo III
Art. 43
741 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Le zone di sovranità sono incluse nel territorio doganale
dell'Unione e a tal fine gli atti dell'Unione in materia di politica doganale e di politica commerciale comune di cui alla sezione I dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 si applicano alle zone di sovranità, con le modifiche riportate in detto allegato. In quest'ultimo, il rimando al "presente protocollo", è inteso come rimandato al presente titolo.
2. Alle zone di sovranità si applicano gli atti dell'Unione
relativi alle imposte sulla cifra d'affari, alle accise e ad altre forme di imposizione indiretta elencati nella sezione II dell'allegato del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, con le modifiche riportate in detto allegato e le pertinenti disposizioni applicabili a Cipro riportate nel presente protocollo.
3. Gli atti dell'Unione elencati nella sezione III dell'allegato
del protocollo n. 3 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 sono modificati come indicato in detto allegato, in modo da consentire al Regno Unito di mantenere le franchigie e le esenzioni da diritti e tasse per le forniture destinate alle sue forze armate e al personale connesso accordate dal trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro (in appresso denominato "il trattato istitutivo").
Storico versioni
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