Art. 42
Protocollo 8Sez. 7

Art. 42

690 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Dal 1° gennaio 1986 le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sono messe a disposizione del Regno di Spagna, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni previste da detto articolo. 2. Dal 1° gennaio 1986 il Regno di Spagna mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Spagna nel settore nucleare, purchè non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni previste all' del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. 3. Le cognizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano principalmente: a) la fisica nucleare (basse ed alte energie), b) la protezione radiologica, c) l'applicazione degli isotopi, in particolare degli isotopi stabili, d) i reattori di ricerca ed i relativi combustibili, e) la ricerca nel campo del ciclo di combustibile (in particolare: estrazione e trattamento di minerali di uranio a basso tenore; ottimizzazione degli elementi di combustibili per reattori di potenza).
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