Art. 40
Protocollo 8Sez. 5

Art. 40

677 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Gli Stati membri prendono atto del fatto che il governo spagnolo è impegnato nell'attuazione di una politica di sviluppo regionale che mira in particolare a favorire la crescita economica delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna. Essi riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune. Essi convengono, per facilitare al governo spagnolo l'assolvimento di questo compito, di raccomandare alle istituzioni di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dalla Costituzione, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse dell'Unione destinate alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima. Gli Stati membri riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli III-167 e III-168 della Costituzione, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione delle regioni e delle zone meno sviluppate della Spagna.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-40-3