Art. 4
Protocollo 3Titolo I

Art. 4

481 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono esercitare alcuna attività professionale remunerata o no, salvo deroga concessa a titolo eccezionale mediante una decisione europea del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione da queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di discrezione per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte di giustizia decide. Quando la decisione riguarda un membro del Tribunale o di un tribunale specializzato, la Corte decide previa consultazione del tribunale interessato.
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