Progetto›Titolo V
Art. 4
892 / 946In vigore dal 22 apr 2005
La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 2009.
Resta in vigore almeno fino al 2014. Successivamente il Consiglio può adottare una decisione europea che la abroga.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-19