Art. 4
Protocollo 34Titolo III

Art. 4

870 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina del ministro degli affari esteri dell'Unione, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità di tale ministro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-17