Protocollo 20›Parte I
Art. 4
831 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dall'adozione di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte I, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa misura creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri vincolati da detta misura.
Se la Danimarca decidesse di non applicare una tale misura, gli Stati membri vincolati da quest'ultima e la Danimarca esamineranno le misure appropriate da prendere.
2. La Danimarca mantiene i diritti e gli obblighi esistenti prima dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa per quanto riguarda l'acquis di Schengen.
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