Art. 39
Protocollo 8

Art. 39

642 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei o le decisioni europee che fissano le regole d'applicazione della presente sottosezione, in particolare le regole d'origine applicabili agli scambi di cui agli , comprese le disposizioni relative all'identificazione dei prodotti originari e al controllo dell'origine. Queste regole comprendono, in particolare, disposizioni sull'apposizione dei marchi e/o sull'etichettatura dei prodotti, sulle condizioni di immatricolazione delle navi, sull'applicazione delle regole del cumulo dell'origine per i prodotti della pesca, nonché disposizioni che permettano di determinare l'origine dei prodotti.
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