Protocollo 8
Art. 38
641 / 946In vigore dal 22 apr 2005
I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi,
nonché il regime degli scambi, applicati all'importazione di merci da un paese terzo a Ceuta e a Melilla non possono essere meno favorevoli di quelli applicati dall'Unione conformemente ai suoi impegni internazionali o sotto regimi preferenziali nei confronti del paese terzo in questione, a condizione che questo paese terzo accordi alle importazioni provenienti da Ceuta e da Melilla lo stesso trattamento che esso accorda all'Unione. Tuttavia, il regime applicato all'importazione e a Ceuta e a Melilla nei confronti di merci in provenienza da questo paese terzo non può essere più favorevole di quello applicato nei confronti delle importazioni dei prodotti originari del territorio doganale dell'Unione.
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