Protocollo 9›Titolo IV
Art. 36
753 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Quando gli atti delle istituzioni anteriormente al 1° maggio
2004 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati dal presente protocollo, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal 1° maggio 2004.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, o la Commissione,
a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, adottano gli atti a tal fine necessari.
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