Art. 31
Protocollo 9Titolo III

Art. 31

739 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della normativa dell'Unione nel settore veterinario e fitosanitario, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Dette misure sono adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-31-4