Art. 30
Protocollo 9Titolo III

Art. 30

738 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello risultante dall'applicazione della politica agricola comune alle condizioni stabilite dal presente protocollo, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista dall', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero o, a seconda dei casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli o delle leggi europee che li sostituiscono, ovvero secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Le misure transitorie di cui al presente articolo possono essere adottate in un periodo di tre anni a decorrere dal 1° maggio 2004 e la loro applicazione è limitata a tale periodo. Una legge europea del Consiglio può prorogare detto periodo. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo. ------------------------------ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
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