Protocollo 8›Sez. 3
Art. 30
667 / 946In vigore dal 22 apr 2005
1. Viene istituito un regime specifico per l'esecuzione di
operazioni effettuate a complemento di attività di pesca esercitate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, nel contesto di obblighi istituiti a norma di accordi di pesca conclusi dall'Unione con i paesi terzi interessati.
2. Le operazioni che si ritiene possano intervenire a complemento
di attività di pesca alle condizioni e entro i limiti precisati nei paragrafi 3 e 4, riguardano:
a) il trattamento, sul territorio del paese terzo interessato,
dei prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque di tale paese terzo, a titolo delle attività di pesca derivanti dall'esecuzione di un accordo di pesca, ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti del capitolo 03 della tariffa doganale comune;
b) l'imbarco, o il trasporto, a bordo di un peschereccio
battente bandiera di uno Stato membro impegnato nell'ambito delle attività previste da tale accordo di pesca, dei prodotti della pesca del capitolo 03 della tariffa doganale comune, ai fini del loro trasporto nonché del loro eventuale trattamento per poterli immettere sul mercato dell'Unione.
3. L'introduzione nell'Unione dei prodotti oggetto delle
operazioni di cui al paragrafo 2 si effettua in regime di sospensione parziale o totale dei dazi della tariffa doganale comune o in regime particolare di tassazione, alle condizioni ed entro i limiti di complementarità fissati annualmente, in funzione del volume delle possibilità di pesca derivanti dagli accordi interessati, nonché delle modalità di cui sono corredati.
4. Una legge o legge quadro europea stabilisce le norme generali
di applicazione del presente regime e, in particolare, i criteri di fissazione e di ripartizione dei quantitativi interessati.
Le modalità di applicazione del presente regime, nonché i
quantitativi interessati, sono adottati secondo la procedura di cui all' del regolamento (CE) n. 104/2000.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-30-3