Art. 3
Protocollo 10Parte TERZA

Art. 3

784 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della procedura stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione quale definita all', lettera a). Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dalla Costituzione in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
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