Art. 3
Protocollo 9Parte PRIMATitolo I

Art. 3

710 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione dal protocollo allegato al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (in appresso denominato "protocollo di Schengen"), gli atti basati sul medesimo o ad esso altrimenti connessi, elencati nell'allegato I, dell'atto di adesione del 16 aprile 2003, così come gli altri atti di tale tipo adottati anteriormente al 1° maggio 2004 sono vincolanti e si applicano nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004. 2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi non rientranti nel paragrafo 1, pur essendo vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004, si applicano in un nuovo Stato membro solo in virtù di una decisione europea, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione in tale nuovo Stato membro. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, adotta la sua decisione deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri in relazione ai quali sono già state attuate le disposizioni di cui al presente paragrafo e del rappresentante del governo dello Stato membro in relazione al quale occorre attuare tali disposizioni. I membri del Consiglio che rappresentano i governi dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord partecipano a tale decisione nella misura in cui essa si riferisce a disposizioni dell'acquis di Schengen e ad atti basati su di esso, o ad esso altrimenti connessi, di cui detti Stati membri sono parti. 3. Gli accordi conclusi dal Consiglio ai sensi dell' del protocollo di Schengen sono vincolanti per i nuovi Stati membri a decorrere dal 1° maggio 2004. 4. I nuovi Stati membri devono, relativamente alle convenzioni o agli strumenti nei settori della giustizia e degli affari interni, che sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato sull'Unione europea: a) aderire a quelli che, al 1° maggio 2004, sono stati aperti alla firma degli Stati membri attuali, nonché a quelli che sono stati elaborati dal Consiglio in conformità del titolo VI del trattato UE e raccomandati agli Stati membri per l'adozione; b) adottare disposizioni di carattere amministrativo e di altra natura, quali quelle già adottate al 1° maggio 2004 dagli Stati membri attuali o dal Consiglio, per agevolare la cooperazione pratica tra le istituzioni e le organizzazioni degli Stati membri che operano nei settori della giustizia e degli affari interni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-8