Art. 3
ProgettoTitolo V

Art. 3

891 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-23