Protocollo 34›Titolo II
Art. 3
869 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui
all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-20