Art. 3
Protocollo 34Titolo II

Art. 3

869 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Fino all'entrata in vigore della decisione europea di cui all'articolo I-24, paragrafo 4 della Costituzione, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste all'articolo I-24, paragrafi 2 e 3, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione europea del Consiglio "Affari generali", deliberante a maggioranza semplice.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-20