Protocollo 23›Parte IV
Art. 3
848 / 946In vigore dal 22 apr 2005
L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell', e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-17