Art. 3
Protocollo 23Parte IV

Art. 3

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In vigore dal 22 apr 2005
L'Agenzia europea per la difesa contribuisce alla valutazione regolare dei contributi degli Stati membri partecipanti in materia di capacità, in particolare dei contributi forniti seguendo i criteri che saranno stabiliti tra l'altro sulla base dell', e riferisce in materia almeno una volta l'anno. La valutazione potrà servire di base alle raccomandazioni e alle decisioni europee del Consiglio adottate conformemente all'articolo III-312 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-17