Protocollo 18›Parte TERZA
Art. 3
818 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Gli altri Stati membri hanno la facoltà di esercitare, alle loro frontiere o in ogni punto di entrata nel loro territorio, controlli analoghi sulle persone che intendono entrare nel loro territorio dal Regno Unito o da altri territori le cui relazioni esterne ricadono sotto la responsabilità di quest'ultimo, per gli stessi scopi indicati all', oppure dall'Irlanda nella misura in cui l' si applica all'Irlanda.
Nessuna disposizione degli articoli III-130 e III-265 della Costituzione, nè qualsiasi altra disposizione di tale Costituzione o qualsiasi misura adottata a norma della stessa pregiudica il diritto degli altri Stati membri di adottare o esercitare i suddetti controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-3-14