Protocollo 9›Titolo III
Art. 27
735 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Qualora un nuovo Stato membro non abbia osservato gli impegni
assunti nell'ambito dei negoziati di adesione, inclusi gli impegni in tutte le politiche settoriali inerenti alle attività economiche con effetti transfrontalieri, recando o rischiando di arrecare così un grave pregiudizio al funzionamento del mercato interno, la Commissione può, entro un periodo massimo di tre anni a decorrere dal l° maggio 2004, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, adottare regolamenti europei o decisioni europee che stabiliscono le misure appropriate.
Tali misure sono proporzionate e la precedenza è accordata a
quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno e, se del caso, all'applicazione dei meccanismi di salvaguardia settoriali esistenti. Tali misure di salvaguardia non possono essere invocate come mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione dissimulata agli scambi tra Stati membri. Le misure non sono mantenute oltre il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, cessano di essere applicate una volta attuato l'impegno pertinente. Possono tuttavia essere applicate oltre il periodo specificato nel primo comma fino a che non siano adempiuti i pertinenti impegni. In risposta ai progressi compiuti dal nuovo Stato membro interessato nell'adempimento dei propri impegni, la Commissione può adeguare opportunamente le misure. La Commissione informa il Consiglio in tempo utile prima di abrogare i regolamenti europei o le decisioni europee che stabiliscono le misure di salvaguardia e tiene nel debito conto eventuali osservazioni del Consiglio al riguardo.
Storico versioni
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