Art. 27 · Revisione dei conti
Protocollo 4Capo VI

Art. 27

559 / 946

Revisione dei conti

In vigore dal 22 apr 2005
Revisione dei conti 1. La contabilità della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo ed approvata dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni. 2. Le disposizioni dell'articolo III-384 della Costituzione si applicano soltanto a un esame dell'efficienza della gestione della Banca centrale europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-27-2