Art. 27
Protocollo 3Titolo III

Art. 27

494 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
La Corte di giustizia gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
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