Art. 24
Protocollo 9Titolo III

Art. 24

732 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
1. È istituito uno strumento Schengen a carattere temporaneo allo scopo di aiutare gli Stati membri beneficiari a finanziare, fra il 1° maggio 2004 e la fine del 2006, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'acquis di Schengen e il controllo di tali frontiere. Per rimediare alle carenze individuate nei preparativi della partecipazione a Schengen, in virtù dello strumento Schengen sono ammissibili al finanziamento i seguenti tipi di azione: a) investimenti per la costruzione, la ristrutturazione o il miglioramento delle infrastrutture per l'attraversamento delle frontiere e degli edifici connessi; b) investimenti per qualsiasi tipo di attrezzatura operativa (p. es. apparecchi di laboratorio, strumenti di rilevazione, hardware e software per il Sistema d'informazione Schengen-SIS II mezzi di trasporto); c) formazione delle guardie di frontiera; d) sostegno per i costi logistici e operativi. 2. In virtù dello strumento Schengen, agli Stati membri beneficiari elencati in appresso sono messi a disposizione, sotto forma di pagamento forfettario non rimborsabile, gli importi seguenti: (milioni di euro, prezzi 1999)+===================+================+================+==============+ | | 2004 | 2005 | 2006 | |===================+================+================+==============+ |Estonia | 22,90 | 22,90 | 22,90| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Lettonia | 23,70 | 23,70 | 23,70| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Lituania | 44,78 | 61,07 | 29,85| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Ungheria | 49,30 | 49,30 | 49,30| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Polonia | 93,34 | 93,33 | 93,33| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Slovenia | 35,64 | 35,63 | 35,63| +-------------------+----------------+----------------+--------------+ |Slovacchia | 15,94 | 15,93 | 15,93| +===================+================+================+==============+ 3. Gli Stati membri beneficiari sono responsabili della scelta e dell'attuazione delle singole operazioni in conformità del presente articolo. È inoltre loro responsabilità coordinare l'impiego dello strumento con l'assistenza fornita da altri strumenti dell'Unione e garantire che l'impiego sia compatibile con le politiche e le misure dell'Unione nonché con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee o la legge europea che lo sostituisce. I pagamenti forfettari non rimborsabili sono utilizzati entro tre anni dal primo pagamento e tutti i fondi inutilizzati o spesi ingiustificatamente sono recuperati dalla Commissione. Entro sei mesi dalla scadenza di tale periodo di tre anni, gli Stati membri beneficiari presentano una relazione esauriente sull'esecuzione finanziaria dei pagamenti forfettari non rimborsabili, corredata di una dichiarazione giustificativa della spesa. Lo Stato membro beneficiario esercita tale responsabilità fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione e conformemente alle disposizioni di detto regolamento finanziario o della legge europea che lo sostituisce applicabili alle modalità di gestione decentrate. 4. La Commissione conserva il diritto di verifica, attraverso l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La Commissione e la Corte dei conti possono anche svolgere controlli sul posto secondo le procedure del caso. 5. La Commissione può adottare qualsiasi provvedimento tecnico necessario al funzionamento dello strumento di Schengen.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-24-5