Art. 24
Protocollo 5Capo IX

Art. 24

607 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o di assicurare il servizio dei prestiti contratti, il consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tale decisione non libera lo Stato membro nè i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-24-3