Art. 24
Protocollo 3Titolo III

Art. 24

491 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
La Corte di giustizia può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'Unione che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-24